Dallo scorso 8 agosto è in vigore il cosiddetto bonus pubblicità, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (almeno dell’1% rispetto all’anno precedente) sulla stampa quotidiana e periodica anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Il valore del credito d’imposta è pari al 75%, elevato al 90% per microimprese, PMI e startup innovative.
Il relativo decreto del Presidente del Consiglio 90/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio.
Il decreto dettaglia:
- gli investimenti ammissibili riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali,
- i tetti di spesa (dipendono dai fondi disponibili annualmente, con criteri di ripartizione se le richieste sono troppe), che sono pari a 42,5 milioni di euro per il 2018 (30 mln per la stampa anche online e 12,5 milioni per emittenti radio-televisive) e 20 milioni per il 2017 (sono per la stampa).
- le procedure di accesso (si presenta domanda entro il 31 marzo di ogni anno, per il 2018 la finestra è ad hoc, indicando in modo separato l’eventuale richiesta riferita al secondo semestre 2017),
- l’utilizzo (in compensazione), le modalità dei controlli e le cause di revoca.
Per poter usufruire del bonus, imprese e lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie, per il 2018 devono presentare domanda di prenotazione a partire dal prossimo 22 settembre e fino al 22 ottobre 2018; per il 2017 va inviata, nei medesimi termini, la sola dichiarazione sostitutiva, per dichiarare gli investimenti effettuati.
La “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” previsto dal Bonus Pubblicità dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi che saranno messi a disposizione nell’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e dovrà riguardare gli investimenti effettuati nell’anno 2018. La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2018 dovrà essere trasmessa nel mese di gennaio 2019.
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella “Comunicazione” o nella “Dichiarazione sostitutiva” è superiore a 150.000 euro, il richiedente dovrà inoltre:
- essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- aver inserito nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia.
Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri fornirà l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta per gli investimenti relativi all’anno 2018 con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
Le modalità per fruire del bonus pubblicità sono dettagliate sul sito delle Entrate.
Fonte: Abruzzo Sviluppo