Carta Valori Pmi AbruzzoMolise
Gli Imprenditori potranno richiedere di far parte dell’Associazione Pmi Abruzzo solo se sottoscrivono e si rendono portatori dei seguenti valori
MORALI E CIVILI:
- Rispetto dei diritti degli altri;
- Onestà intellettuale e morale;
- Lealtà verso gli altri e verso l’Associazione;
- Rispetto delle regole civili e dei regolamenti dell’Associazione;
- Rispetto delle norme comportamentali del buon padre di famiglia;
- Rispetto della legge;
- Rispetto dei principi e degli scopi dell’associazione;
- Stare nell’associazione per far prevalere l’interesse del gruppo prima che del singolo;
- Stare nell’Associazione prioritariamente per mettersi a servizio degli altri e non solo per i propri tornaconti personali;
- Essere portatori di idee, di progetti e di informazioni utili per tutti gli associati.
I Componenti della Giunta Esecutiva dovranno essere i primi testimonial dei valori sopra riportati. Tutti gli associati dovranno sottoscrivere la “carta dei valori”.
STATUTO
Art.1 – Denominazione
Art. 13 – Costituzione e svolgimento dell’Assemblea
Art. 2 – Sede
Art. 14 – La Giunta Esecutiva
Art. 3 – Durata
Art. 15 – Il Presidente
Art. 4 – Scopi e Attività
Art. 16 – Il Collegio di Vice Presidenza
Art. 5 – Entrate dell’Associazione
Art. 17 – Il Comitato Esecutivo
Art. 6 – Soci
Art. 18 – Il Coordinatore Generale
Art. 7 – Ammissione dei soci
Art. 19 – Il Tesoriere
Art. 8 – Quota Associativa
Art. 20 – Le Delegazioni
Art. 9 – Diritti e dovere degli associati
Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 10 – Perdita della qualità di associato
Art. 22 – Bilanci
Art. 11 – Organi dell’Associazione
Art. 23 – Gratuità delle cariche
Art. 12 – L’Assemblea
Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione
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Art. 1 – Denominazione
1.1 – E’ costituita l’associazione “PMI Abruzzo”, Piccole e Medie Imprese Abruzzo.
Art. 2 – Sede
2.1 – L’associazione ha sede in Abruzzo e potrà istituire, nella Regione ed in Italia, nonché all’estero, sedi secondarie, strutture operative, rappresentanze, uffici, recapiti e delegazioni..
Art. 3 – Durata
3.1 – L’associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.
Art. 4 – Scopi e Attività
4.1- L’associazione persegue lo scopo di valorizzare il ruolo e la funzione economico – sociale della PMI in quanto tale, indipendentemente dal settore di appartenenza , e di trasmettere alle istituzioni locali, di governo, la necessità di porre la PMI, intesa quale soggetto economico e, al tempo stesso, espressione della cultura locale, canale di promozione individuale, manifestazione di democrazia e fattore di coesione sociale, al centro delle politiche di sviluppo territoriale.
4.2 – L’attività dell’associazione si esplicherà mediante l’esercizio di una funzione di stimolo e sensibilizzazione nei confronti dell’intera comunità locale e nazionale, in tutte le sue componenti, affinché si riconosca alla PMI la funzione di soggetto generale dello sviluppo.
4.3 – L’Associazione si propone fra l’altro di perseguire i seguenti fini:
a) assistere gli associati nelle controversie collettive e individuali del lavoro e fornire informazioni, istruzioni e pareri in materia sindacale, tributaria, amministrativa e in generale per ogni altro argomento di interesse della categoria;
b) rappresentare gli associati di fronte alle Autorità, Organi e Organizzazioni di lavoratori con facoltà di stipulare anche contratti o regolamentazioni collettive;
c) designare i rappresentanti di categoria in seno ad Enti locali, Amministrazioni, Comitati, Consigli, Commissioni e dovunque tale rappresentanza sia ritenuta opportuna;
d) favorire e promuovere scambi e rapporti con l’estero degli associati;
e) promuovere manifestazioni, iniziative legislative, economiche e culturali tendenti a migliorare le condizioni in cui opera la categoria dei piccoli e medi imprenditori ed a favorire una adeguata partecipazione dei medesimi allo sviluppo economico e sociale del Paese; favorire la costituzione di Consorzi;
f) in collaborazione con le aziende associate provvedere alla raccolta e all’accertamento dei dati statistici necessari per il raggiungimento dei fini statutari nonché organizzare ricerche e studi sui temi economici e sociali e di interesse generale;
g) adempiere a tutti gli altri compiti particolari in quanto rientranti nei fini istituzionali di tutela degli interessi economici, sociali e sindacali delle PMI.
4.4 – L’associazione è apartitica. Persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza e si ispira ai principi democratici sanciti dalla Carta Costituzionale.
4.5 – L’associazione non persegue scopi di lucro e aderisce a PMItalia, Piccole e Medie Imprese Italia.
4.6 – All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 5 – Entrate dell’Associazione
5.1 – Le entrate sono costituite: dalle quote associative annuali e dai contributi straordinari, dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai soci sostenitori, dai proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte dall’associazione.
5.2 – L’associazione può costituire o partecipare ad una o più Società di servizi che svolga attività commerciali a favore e sostegno degli associati.
Art. 6 – Soci
6.1 – I soci dell’associazione si suddividono nelle seguenti categorie:
a) Soci fondatori; b) Soci sostenitori; c) Soci onorari; d) Soci ordinari;
6.2 – Si considerano fondatori i soci intervenuti all’atto costitutivo
6.3 – Assumono la veste di sostenitori quei soci che integrano la quota associativa con elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo così in maniera rilevante e continuativa a sostenere le finalità istituzionali dell’associazione.
6.4 – La qualifica di socio onorario può essere attribuita a quei soggetti che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell’associazione o che si sono distinti nella società civile.
6.5 – Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli altri associati.
6.6 – La Giunta Esecutiva, quando decide sull’ammissione dei soci, stabilisce anche a quale categoria essi appartengono.
6.7 – Il rapporto associativo e uniforme per tutte le categorie dei soci.
Art. 7 – Ammissione dei soci
7.1 – Possono essere ammessi all’associazione come soci le singole imprese, professionisti e lavoratori autonomi, le associazioni che rappresentano più imprese, che ne facciano domanda per iscritto.
7.2 – La domanda di ammissione all’associazione deve essere approvata dalla Giunta Esecutiva, che deciderà in maniera insindacabile di giudizio.
7.3 – La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura dell’Associazione.
Art. 8 – Quota Associativa
8.1 – Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata dalla Giunta Esecutiva per ciascuna categoria di soci.
8.2 – Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizione destinate alle finalità istituzionali dell’associazione.
8.3 – Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i soci onorari.
8.4 – La quota associativa intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.
Art. 9 – Diritti e dovere degli associati
9.1 – Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati con lo statuto o con appositi regolamenti.
9.2 – Gli associati devono operare nell’interesse esclusivo dell’associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.
9.3 – Gli associati devono operare nell’interesse esclusivo dell’associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.
Art. 10 – Perdita della qualità di associato
10.1 – La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
10.2 – L’esclusione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale all’associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.
10.3 – L’apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all’interessato, il quale ha facoltà di presentare proprie deduzioni scritte, che la Giunta Esecutiva avrà l’obbligo di valutare prima di assumere la decisione definitiva.
10.4 – Il socio che intende recedere dall’associazione deve darne comunicazione per iscritto alla giunta esecutiva, con lettera raccomandata, entro il 31 agosto. Gli effetti del recesso decorrono dall’anno solare successivo a quello delle dimissioni. In caso contrario, se le dimissioni dovessero arrivare all’associazione dopo il 31 agosto, gli effetti del recesso decorrono dopo il 31 dicembre dell’anno successivo.
Art. 11 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:a)L’assemblea;b)La Giunta esecutiva;c)Il Presidente e i Vice Presidenti;d)Il Comitato Esecutivo;e)Il Coordinatore Generale;f)Il tesoriere;g)Le delegazioni;h)Il Collegio dei Revisori dei Conti.Gli organi elettivi dell’associazione durano in carica quattro anni.
Art. 12 – L’Assemblea
12.1 – L’assemblea è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di voto i soci, maggiori d’età, in regola con i contributi associativi.
12.2 – L’assemblea emana le direttive generali dell’attività dell’associazione ed è convocata in via ordinaria con delibera della Giunta esecutiva almeno una volta l’anno
12.3 – L’assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche per fax o posta elettronica all’ultimo indirizzo fornito per iscritto dal socio, almeno venticinque giorni prima dalla data fissata per la riunione
12.4 – L’assemblea può svolgersi anche attraverso il sistema di videoconferenza
12.5 – Nell’avviso di convocazione, oltre agli altri argomenti all’ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l’ora in cui si terrà l’assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno, trascorsa un’ora dalla prima convocazione
12.6 – L’assemblea può essere convocata in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciamo richiesta almeno due quinti dei membri della giunta esecutiva
12.7 – I revisori dei conti partecipano di diritto all’assemblea senza voto deliberativo
12.8 – I professionisti, i lavoratori autonomi e le singole imprese hanno diritto di voto. Le associazioni che rappresentano più imprese, hanno diritto ad un voto espresso mediante il proprio rappresentate o delegato
12.9 – Il segretario delle assemblee è il coordinatore generale dell’associazione o un suo delegato
Art. 13 – Costituzione e svolgimento dell’Assemblea
13.1 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentato almeno un quinto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
13.2 – Le direttive sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.
13.3 – Ogni associato può delegare un altro associato durante le consultazioni di voto. Il delegato può esercitare un massimo di due deleghe. Le deleghe devono essere date per iscritto e consegnate, dal delegato, all’inizio delle consultazioni alla segreteria dell’assemblea.
13.4 – Al termine di ogni Assemblea viene redatto, dal segretario d’Assemblea, il Verbale, controfirmato dal Presidente di Giunta, e conservato presso la sede dell’Associazione e visionabile da qualsiasi Associato che ne faccia richiesta.
Art. 14 – La Giunta Esecutiva
14.1 – La Giunta esecutiva, nominata dall’Assemblea contestualmente alla nomina del Presidente, è investita dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione.
14.2 – La giunta esecutiva è composta dal Presidente, il consiglio di vice presidenza, dal coordinatore generale, dal tesoriere. L’assemblea può integrare la giunta fino ad un massimo di quindici consiglieri con diritto di voto deliberativo.
14.3 – Tutti i membri della giunta esecutiva, previsti nel punto 14.2, hanno diritto di voto deliberativo, escluso il Coordinatore Generale.
14.4 – Fanno parte della giunta, con il solo voto consultativo, i rappresentanti delle delegazioni territoriali che non ricoprano ruoli nel consiglio di vice presidenza.
14.5 – La Giunta esecutiva, per mezzo del Presidente e su delibera dei consiglieri di giunta, può cooptare, durante il periodo di reggenza, nuovi consiglieri, mantenendo inalterato il numero massimo previsto dal punto 14.2 di quindici membri.
14.6 – La Giunta è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci ed convocata mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche per fax o posta elettronica tre giorni prima; nei casi urgenti un giorno; nell’ avviso di giunta devono essere riportati data, luogo ed ora del Consiglio di giunta.
14.7 – La Giunta viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario;
14.8 – Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno un terzo dei componenti e le relative deliberazioni sono prese secondo le norme previste dall’Assemblea.
14.9 – Alla fine di ogni riunione di Giunta viene redatto un apposito verbale da conservare presso gli archivi dell’Associazione;
14.10 – La Giunta Esecutiva ha facoltà di costituire al proprio interno un comitato Esecutivo, costituito da non più di sei componenti cui delegare specifici compiti ( da vedere)
Art. 15 – Il Presidente
15.1 – Il Presidente dell’associazione viene eletto dall’Assemblea Generale;
15.2 – Per la prima volta il presidente viene nominato con l’atto costitutivo;
15.3 – L’aspirante Presidente deve far pervenire la propria candidatura entro 15 gg dalla convocazione dell’Assemblea. Alla proposta di candidatura l’aspirante presidente deve allegare una copia del proprio programma triennale e la propria lista di Giunta.
15.4 – Nella lista di Giunta devono essere riportati i nominativi delle persone che comporranno la nuova Giunta Esecutiva. Gli aspiranti consiglieri non possono sottoscrivere più liste di Giunta, causa la cancellazione da tutte le liste in cui risulti il proprio nome.
15.5 – Viene nominato Presidente la persona la cui lista di Giunta ha raggiunto la maggioranza dei voti degli aventi diritto;
15.6 – Il Presidente decade dal suo mandato al termine del periodo di carica, per dimissione, per decadenza della Giunta esecutiva;
15.7 – Con la decadenza del mandato di Presidenza decade, anche, l’intera Giunta Esecutiva e si dà avvio alla convocazione dell’Assemblea, per mezzo del Coordinatore Generale, e all’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta Esecutiva, fermo restando l’obbligo della gestione ordinaria fino all’insediamento del nuovo Presidente e della nuova Giunta Esecutiva.
Art. 16 – Il Collegio di Vice Presidenza
16.1 – Il Collegio di Vice Presidenza è composto da tanti Vice Presidenti quante sono le province della Regione Abruzzo;
16.2 – I Vice Presidenti sono eletti dalla Giunta Esecutiva che ne stabilisce il Rappresentante Comune;
16.3 – I Vice Presidenti assumono gli incarichi in delega dal Presidente sulla Provincia di riferimento;
16.4 – Il Rappresentante Comune del Collegio di Vice Presidenza sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità di quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni.
16.5 – Il Collegio di Vice Presidenza può riunirsi, secondo le disposizione e i modi previsti per la Giunta Esecutiva, le delibere avranno solo un potere consultivo e non esecutivo.
16.6 – I Vice Presidenti decadono per scadenza di mandato, per dimissione, per delibera della Giunta Esecutiva, per decadenza della Giunta Esecutiva;
16.7 – Nel caso di decadenza di un Vice Presidente non decade l’intero Collegio che continua a svolgere le proprie funzioni. La Giunta Esecutiva provvederà alla nomina del nuovo Vice Presidente per ricomporre il numero legale del Collegio di Vice Presidenza entro 30gg della causa di decadenza.
Art. 17 – Il Comitato Esecutivo
17.1 – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Tesoriere e delibera a maggioranza dei presenti;
17.2 – Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario;
17.3 – Il Comitato Esecutivo esercita tutti i poteri che gli vengono delegati dalla Giunta Esecutiva;
17.4 – Il Comitato Esecutivo decade dal suo mandato al termine del periodo di carica della Giunta Esecutiva.
Art. 18 – Il Coordinatore Generale
18.1 – Il Coordinatore Generale dell’Associazione nominato dalla Giunta Esecutiva con almeno il voto favorevole dei tre/quarti aventi diritto al voto.
18.2 – Il Coordinatore Generale è un consulente esterno dell’Associazione, è ad essa vincolato da apposita convenzione libero-professionale, al quale sarà riconosciuto un compenso stabilito dalla Giunta Esecutiva;
18.3 – Il Coordinatore Generale decade per scadenza di mandato, per dimissione, per delibera della Giunta Esecutiva con il voto di almeno tre/quarti degli aventi diritto.
Art. 19 – Il Tesoriere
19.1 – Il Tesoriere viene eletto dalla Giunta Esecutiva
19.2 – Il Tesoriere è incaricato della custodia dei fondi e del Patrimonio dell’Associazione e sovrintende alla gestione finanziaria; ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari e chiedere fidi, in conformità delle direttive date dalla Giunta Esecutiva. Redige annualmente la relazione finanziaria da allegarsi al bilancio. Firma gli ordini di pagamento. Per svolgere questa attività, il Tesoriere è munito di necessari poteri di rappresentanza.
19.3 – Il Tesoriere decade per scadenza di mandato, per dimissione, per delibera dell’Assemblea Generale.
19.4 – Il Tesoriere può essere sospeso dalle proprie attività con delibera di almeno i tre/quarti degli aventi diritto al voto della Giunta Esecutiva, certificata, qualora nominato, dal Collegio dei Revisori o Revisore Contabile; in attesa della delibera assembleare sull’esonero dal mandato e , nel caso di grave e prolungato impedimento fisico, il Comitato Esecutivo ha facoltà di nominare un sostituto per il periodo di assenza.
Art. 20 – Le Delegazioni
20.1. – Le Delegazioni sono costituite dalla Giunta Esecutiva e si riferiscono ad aree geografiche identificate nel territorio della Regione Abruzzo. La Giunta Esecutiva può autorizzare la costituzione di delegazioni anche fuori dal territorio regionale.
20.2 – Le Delegazioni si organizzano, nel proprio territorio, mediante un regolamento interno, approvato dalla Giunta Esecutiva della PMI Abruzzo, che mantenga lo spirito e il percorso dell’idea associativa.
20.3 – Il regolamento delle Delegazione non deve essere contrario ai principi dettati dal presente statuto;
20.4 – Per tutto ciò che non viene regolamentato autonomamente dalle Delegazioni vale il presente Statuto;
20.5 – Un rappresentante delle Delegazioni ha diritto di partecipare, con parere consuntivo, alle riunioni della Giunta Esecutiva; le Delegazioni, mediante il Presidente dell’Associazione, possono chiedere, per iscritto, la convocazione della Giunta per deliberare decisioni che riguardino il proprio territorio;
20.6 – Le Delegazioni rappresentano, nel relativo territorio, l’Associazione fermo restando i poteri di rappresentanza del Presidente e dei Vice Presidenti;
20.7 – La Delegazione può essere estromessa dall’Associazione qualora la giunta Esecutiva accerti attività o comportamenti incompatibili con le linee direttive della medesima PMI Abruzzo o comunque rilevanti violazioni del regolamento approvato.
Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
21.1 – L’Assemblea, qualora le risorse finanziarie lo permettano, ha facoltà di nominare, su indicazione del Presidente, da tre a cinque Revisori di Conti effettivi e due supplenti. Essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei Conti e nominano, nel loro seno, il proprio Presidente.
21.2 – Il Collegio dei Revisori dei conti svolge il compito di sorveglianza e revisione della gestione economico – finanziaria dell’Associazione.
21.3 – In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente può proporre la nomina di un unico Revisore che sia regolarmente iscritto all’Albo dei Revisori Contabili non appartenente alla Giunta Esecutiva.
21.4 – Per i termini di decadenza di mandato valgono le stesse regole del Collegio di Vice Presidenza.
Art. 22 – Bilanci
22.1 – L’esercizio associativo si chiude ogni anno al 31 dicembre.
22.2 – Ogni anno la Giunta Esecutiva deve predisporre il Rendiconto economico e finanziario della gestione dell’Associazione che dovrà essere sottoposto al Collegio dei Revisori, qualora nominato, o Revisore Contabile almeno un mese prima della data fissata per l’approvazione da parte dell’Assemblea.
22.3 – Il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione rimane depositato per trenta giorni, antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione, presso i locali dell’Associazione ed è visionabile da parte di tutti gli associati ed organi statutari che ne facessero richiesta.
22.4 – Entro il mese di novembre di ogni anno la Giunta Esecutiva deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo.
Art. 23 – Gratuità delle cariche
23.1 – Fermo restando quanto disciplinato nelle parti speciali degli organi associativi, tutte le cariche sociali sono gratuite.La mancata partecipazione agli Organi Collegiali per almeno 3 volte consecutive a meno che non siano dovute a grave impedimento fisico, comportano la facoltà della giunta esecutiva di escludere il soggetto dall’incarico
Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione
24.1 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti dei suoi componenti.
24.2 – L’Assemblea, a maggioranza assoluta, nomina un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre membri e ne determina i poteri.Art. 25 Rinvio
24.3 – I liquidatori hanno obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 Modifiche allo statuto
25.1 – Le modifiche al presente Statuto, su proposta della Giunta Esecutiva, devono essere approvate, esclusivamente, dall’Assemblea degli Associati secondo le modalità previste per l’approvazione del rendiconto finanziario.
25.2. – Tutto ciò che non è trattato nel presente Statuto viene regolamentato secondo le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di Società di Capitali.
Art. 26 Disposizioni Finali
26.1 – L’associazione, in base a quanto stabilito negli articoli precedenti ed ai sensi dell’art.148 del TUIR comma 8, in particolare applica, inderogabilmente, le seguenti clausole:
a) Divieto di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione nonché, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.